STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE


Approvato in assemblea ordinaria dei soci in data 27/02/2005

 

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Milano. L'associazione denominata A.I.M.J.

Art. 2 – Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per obiettivo la pratica, la divulgazione, la promozione del gioco del Mah-Jong secondo il regolamento internazionale, inoltre ha la facoltà di promuovere gare, fiere, eventi e quant’altro inerente al gioco del Mah-Jong.secondo possibili proposte. Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è prevista fino al 31/12/2099 e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali , previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio contrario deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea straordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali sono:
- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente
- il vicepresidente
- il consiglio direttivo
- il collegio dei revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, e-mail, fax o telegramma. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione. L'assemblea inoltre delibera il numero degli organi del direttivo

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% +1 degli associati aventi diritto di voto anche rappresentati per delega e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto, compresi quelli rappresentati per delega. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Viene indetta 15 giorni prima della data di convocazione, dal consiglio direttivo, con la richiesta di almeno 50% dei soci. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di sette,eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni e calendari gare,relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 - Il Vice presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo

Art. 21 - Il Collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è composto da almeno un membro, eletto dall'assemblea. Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione. Il collegio dei revisori contabili rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 24 - Affiliazioni

L'Associazione promuove la costituzione di eventuali dei clubs nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.